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2月27日 La Cassazione: il coniuge ha agito in stato di dolore. Aveva spedito ai colleghi delle moglie intere parti hard del diario clandestino
"Il marito tradito può offendere e insultare la moglie"
ROMA - Se sei stato tradito da tua moglie, e per di più con il cognato, puoi offenderla e svergognarla. Pubblicamente e per lettera anche con i suoi colleghi di lavoro. Tutto lecito, sentenzia la Cassazione, perché giustificato dall'ira: anche se la reazione avviene molto tempo dopo la triste scoperta. Va considerato "l'accecamento dello stato d'ira provocato da atto ingiusto altrui" che non è detto "si esaurisca in un'azione istantanea". L'insolito verdetto è stato pronunciato oggi dalla quinta sezione penale della Suprema Corte. Sentenza numero 8097: farà molto discutere. I fatti. Michelangelo F. , 52 anni, salernitano, il 3 agosto 1999 scopre che Maria, sua moglie, lo tradisce con il cognato. Tutto vero, tutto scritto: Michelangelo scopre la relazione clandestina, in ogni minimo dettaglio, leggendo le pagine del diario della moglie. Accecato dall'ira e offeso nell'orgoglio, Michelangelo studia una vendetta tanto raffinata quanto micidiale. Prima minaccia la moglie di spargere ai quattro venti i dettagli del tradimento. Poi comincia a selezionare, "meticolosamente" tra gli oltre 1500 messaggi trascritti nel diario, le frasi d'amore e di sesso più forti e pepate e li spedisce in copia a sedici professori colleghi della moglie all'università di Salerno. Ogni collage è accompagnato da una lettera in cui Michelangelo scrive che sua moglie è "una tr.". Un piano ben studiato in ogni minimo dettaglio: il marito tradito, dopo aver comprato sedici buste e relativi francobolli, va a Mercogliano, un paese vicino, per spedire le buste. Un accorgimento per sviare le eventuali indagini.
Un disastro. E uno scandalo. Michelangelo viene rinviato a giudizio e condannato nel gennaio 2005 a otto mesi per diffamazione, ingiuria e minaccia. In più deve risarcire i danni alla moglie. I giudici infatti ritengono che sia passato troppo tempo dalla scoperta della relazione clandestina per cui non è possibile far scattare l'attenuante della non punibilità per aver agito in stato d'ira. In Appello, nel febbraio 2006, va un po' meglio: la pena viene ridotta alla sola diffamazione. Oggi la Cassazione ha annullato perchè l'uomo non è punibile. Nel ricorso Michelangelo e i suoi legali hanno sostenuto la tesi che lo stato d'ira, in un contesto del genere, è prolungato e non può essere limitato nel tempo. Non solo: il "maggior danneggiato" è proprio lui perchè fino a prova contraria, l'adulterio della moglie è contrario all'etica sociale. Il relatore di piazza Cavour, Maria Stefania Di Tomassi, ha accolto il ricorso sostenendo che i colleghi hanno equivocato tra lo "stato d'ira" e "l'impeto di ira", o di "intenso dolore". Quest'ultimo, infatti, "è ravvisabile in quella condizione psichica complessa che è lo stato d'ira, prodotta da una violenta alterazione dell'emozione e capace persino di durare, a seconda dei fattori che l'hanno scatenata e delle note caratteriali di ciascuno, per un apprezzabile lasso di tempo. Nulla autorizza perciò ad intendere lo stato d'ira solamente uno sfogo momentaneo e simultaneo". Insomma, il dolore provocato da un tradimento è così' forte e intenso, scava così profondamente nei nervi e nell'animo della parte offesa, che è riduttivo parlare d'ira e di vendetta. Se sei stato tradito è lecito offendere. Il "diritto" è stato riconosciuto a un uomo. Ma di sicuro la sentenza della Cassazione, che ha valore giurisprudenziale, sarà applicata anche se la vittima del tradimento è stata, è o sarà, una donna. ( 27 febbraio 2007)
Un opuscolo della Società Italiana di Andrologia sulla salute maschile
Problemi a letto per il 30% degli italiani
Sarebbero 5-6 milioni gli italiani con difficoltà o disturbi della sfera sessuale. Visite gratuite dall'andrologo dal 12 al 19 marzo
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MILANO - Calo del desiderio, «debolezza» sotto le lenzuola, eiaculazione precoce e infezioni. Circa il 30% degli uomini italiani, cioè 5-6 milioni, gli uomini avrebbe qualcuno di questi problemi secondo dati diffusi a Milano dalla Sia (Società Italiana di Andrologia) Non solo. Circa un 18enne su due è a rischio infertilità per malattie a trasmissione sessuale o mini-anomalie non diagnosticate, queste ultime in netto aumento anche a causa di un ambiente che ci sottopone sempre di più all'azione di radiazioni, ormoni e pesticidi.
VISITE GRATUITE - Per insegnare ai maschi italiani come prendersi cura al meglio del proprio benessere intimo, gli esperti della Sia hanno lanciato la VII Settimana della prevenzione andrologica. Sette giorni di visite specialistiche gratuite, che da lunedì 12 a lunedì 19 marzo (domenica esclusa) coinvolgeranno in tutta Italia 176 centri e oltre 270 medici. L'iniziativa è stata presentata a Milano dal presidente della Sia, Vincenzo Gentile, e dal coordinatore della Commissione Sia per la Settimana della prevenzione andrologica, Ciro Basile Fasolo. Per l'occasione, gli specialisti lanciano un appello a tutti gli uomini italiani: «Per la festa del papà fatti un regalo, scopri di più sulla tua salute sessuale».
OPUSCOLO - Con le sei precedenti settimane della prevenzione la Sia ha raggiunto finora 30 mila cittadini. E per questa edizione 2007 la Sia offre ai partecipanti l'opuscolo «La salute è ciò che conta nella vita, e anche sotto la vita», con le informazioni e consigli dall'andrologo per tutta la vita dell'uomo. Cliccando sul sito internet www.andrologiaitaliana.it, inoltre, sarà possibile individuare il centro più vicino a casa e prenotare telefonicamente la visita. |
FTAOnline
15 febbraio 2007
"Distinguere le pagliuzze dalle travi". Questo, secondo Nova é, in sintesi, il contenuto della recente pronuncia del 9 gennaio scorso della terza sezione penale della Corte di Cassazione sulla sentenza per il peer-to-peer di file musicali online. Sentenza che aveva ridestato le speranze di quanti speravano finalmente di poter scaricare e condividere liberamente musica dalla rete, in barba alle multinazionali dell'intrattenimento. La Cassazione aveva annullato la condanna, precedentemente pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino, a carico di due giovani che, nel 1999, avevano scaricato e condiviso in rete, tramite un computer di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino, file protetti da copyright. Revoca della condanna e assoluzione completa per i ragazzi, con l'attenuante del mancato profitto dalla transazione.Occasione, quest'ultima, per Gustavo Ghidini e Claudia Signorini, rispettivamente docente universitario e avvocato, che chiariscono dalle colonne del Sole24Ore come vada prestata scarsa attendibilità a sentenze ora "criminalizzatrici" ora "assolutorie". La Corte ha precisato in sede di pronuncia del verdetto che la propria decisione si fonda sulla legge del diritto d'autore (per essere più precisi la n.633/1941) scaricare e condividere, tramite Internet, file contenenti opere protette da copyright non è reato "quando l'attività è posta in essere senza scopo di lucro e per uso personale".Attenzione però perché "non è reato" - avverte Nova - non significa che tale attività sia lecita: significa soltanto che non è punibile penalmente ma comunque costituisce un illecito amministrativo e in quanto tale è sanzionato con una pena pecuniaria (una multa) e la confisca del materiale in quanto lesiva del diritto di autore. Si rischiano in definitiva multe piuttosto salate che possono anche raggiungere i 2.065 Euro secondo quanto decretato dalla ormai decrepita Legge 633 classe 1941.Diversa la situazione per chi commette l'illecito a scopo di lucro perché in questo caso si cade nel penale ed oltre al salasso (fino a 15.000 Euro) si rischia pure di finire dietro le sbarre, in gabbia, in gattabuia o comunque vogliate chiamarla.E allora cosa cambia? Cambia il significato del termine "lucro", dove con questo termine non si intende più il "mero vantaggio che deriva dal semplice risparmio rispetto al pagamento del cd" ma la ricerca di "un guadagno economicamente apprezzabile". Decisione che - commenta Nova - viene formulata con assoluta chiarezza dai giudici dalla Cassazione. Essi infatti ribadiscono che il legislatore, quando ha posto il requisito dello "scopo di lucro" (sostituendolo a quello del "trarre profitto") ha manifestato l'intenzione di restringere l'area dell'illecito penale.Insomma il downloading personale è meno grave di quello commerciale ma resta comunque punibile.
repubblica on line
La sentenza dopo il ricorso di due studenti torinesi: non è reato "risparmiare" sui film scagionati nonostante avessero un programma per eliminare i dispositivi di protezione
Cassazione: lecito scaricare file protetti basta non usarli a scopo di lucro
Ma la sentenza si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore
ROMA - Anche se c'è il copyright, si può scaricare lo stesso. Purché non si faccia a fini di lucro. Lo ha stabilito la III sezione penale Cassazione con una sentenza destinata a far discutere (è la numero 149/2007) con cui ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password". Una sentenza che fa discutere, anche se si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani rende invece lo scaricamento di file protetti da copyright un diritto amministrativo e la loro condivisione un reato penale. Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione "facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.
 I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp". Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso". Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa". 2月11日
Canone Rai: esiste una scappatoia?
Ritorna sugli schermi la tassa più odiata dagli italiani.
FTAOnline
08 febbraio 2007
La recente proposta di legge del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni riguardante il sistema radio-televisivo italiano ha sollevato negli scorsi giorni non poche polemiche, una tra le tante quella che riguarda il balzello di quasi cinque euro (4,40 per la precisione) del canone Rai, ribattezzata non a caso "la tassa più odiata dagli italiani".Perché di tassa, di fatto, si tratta, tassa sul possesso o almeno così stabilisce il regio decreto legge n.246 del 21 febbraio 1938, decreto secondo cui chi possieda uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve pagare il canone di abbonamento TV. Trattandosi di un'imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. La norma molto recentemente ha fatto discutere per l'orientamento della Rai a far pagare il canone anche su pc e video-telefonini. Sulla questione il Fisco non si è ancora pronunciato in via ufficiale ed è ancora dubbio se il possesso di un pc debba configurare un presupposto di imposta in quanto potenzialmente garantisce la possibilità di accedere ai servizi di Web TV. Secondo lo studio di consulenza legale Romano la risposta sarebbe negativa (NON BISOGNA PAGARLO) in quanto, "pure ammettendo che anche il pc sia un dispositivo adattabile a ricevere radioaudizioni, musica e film. Occorre poi riconoscere che esso è prevalentemente dedicato ad altre funzioni: lavorare, chattare e perché no fare il caffè o scrivere lettere d'amore. In altri termini, anche se un PC è equiparabile ad un televisore il suo possesso non impone il pagamento dell'abbonamento Rai. A conferma di ciò anche l'orientamento della Corte Costituzionale, che considera il canone una imposta riferita al semplice possesso, appunto , di un televisore".Tuttavia ricordiamo, a onor di chiarezza, che alcune sentenze della corte (Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 - Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549) confermano la norma secondo cui "il canone deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo". Quindi la partita rimane ancora aperta.Intanto continuano ad aumentare gli episodi di cronaca riferenti casi di "persecuzione burocratica", come quelli denunciati recentemente da Adiconsum. E'il caso di una ragazza modenese di 25 anni, che si è rivolta all'associazione consumatori della Cisl: "Tre anni fa la ragazza in questione - spiega il responsabile di Adiconsum Angelo Ferrari Valeriani - è andata a vivere da sola ma, anche se può sembrare inusuale, non ha mai avuto, né tantomeno acquistato, un apparecchio televisivo. Due anni fa l'Urar Tv di Torino le ha scritto chiedendole il pagamento del canone Rai. La ragazza ha comunicato per iscritto che, poiché non possiede la tv, non intendeva pagare. Lo stesso è accaduto l'anno scorso: nuovo sollecito Urar, nuova lettera di risposta. Quest'anno l'ente le ha scritto per la terza volta, e la ragazza ha deciso di chiedere la nostra assistenza". Valerani ha allora telefonato al numero abbonati della Rai per chiedere spiegazioni. L'operatrice del call center gli ha risposto che la vicenda della ragazza modenese era ben nota, ma che occorreva una terza dichiarazione di non possesso della televisione. Adiconsum consiglia ai non possessori di tv di rispondere solo alla prima richiesta di pagamento del canone e invece di ignorare i solleciti successivi. L'Urar Tv (ora Sat, sportello abbonamenti Tv) comunque può sempre mandare un ispettore a verificare la situazione. "Chi, invece, ha il televisore, deve pagare il canone anche se tiene spento l'apparecchio o non apprezza la qualità dei programmi Rai. Per quanto possa sembrare odioso, il canone Rai è una tassa di possesso, come il vecchio bollo auto. Pertanto il pagamento è obbligatorio". Un altro caso quello di un abitante della cittadina ligure di ponente Borghetto Santo Spirito che si è trovato a dover pagare due volte il canone perché durante un controllo la ricevuta del primo pagamento è risultata "sbiadita".Vada che il canone di abbonamento rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico chiarsce l'Adusbef, ma "è ingiusto e sbagliato far ricadere sui cittadini le scelte sbagliate del consiglio di amministrazione della Rai. Questa è una tassa di possesso istituita quando il mercato televisivo era totalmente diverso e che oggi non ha motivo di esistere". Un apparecchio televisivo, poi, permette di ricevere il segnale anche di altre emittenti che non chiedono alcun contributo ai cittadini per permettere loro di vedere programmi che, se visti, già solo il fatto di guardarli porta a tali emittenti un introito considerevole.Per non parlare del referendum votato dagli italiani nell'11 giugno 1995 con maggioranza degli aventi diritto al voto che prevede "l'abrogazione della noma che definisce pubblica la Rai e la sua privatizzazione". Proprio per questo il dubbio che grava sulla tanto odiata gabella è più che legittimo: essendo la Rai ente di diritto privato non è legittimata a far pagare i cittadini per un servizio pubblico che pubblico più non è. In quanto invece tassa sul possesso non si capisce perché vada pagata alla Rai e non vada spartita su tutte le emittenti.E intanto dalla Rai non si scappa. 2月3日
Si chiamava Filippo Raciti e aveva 38 anni l'ispettore capo della mobile di Catania morto per le esalazioni di una bomba carta gettata nella sua auto. Stop ai campionati "a tempo indeterminato"
Un tifoso ferito viene soccorso. Grazia Neri
CATANIA, 2 febbraio 2007 - Catania-Palermo, il derby siciliano anticipo della 22ª giornata di A finito 1-2, scrive un nuovo capitolo nero del calcio italiano. Un agente del reparto mobile della Questura di Catania è morto durante scontri tra forze dell'ordine e tifosi del Catania durante il derby con il Palermo. La vittima era l'ispettore capo Filippo Raciti di 38 anni, lascia la moglie e due figli in tenera età, L'agente è morto alle 22.10 per arresto cardio-respiratorio a seguito delle esalazioni di una bomba carta gettata all'interno dell'auto cui si trovava. Lo si apprende dai medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi dove l'ispettore Raciti, originario di Misterbianco, è deceduto. Secondo le ultime notizie un altro poliziotto versa in grave condizioni, ma non è in pericolo di vita.
La Procura di Catania ha infatti aperto un fascicolo sull'accaduto. Secondo quanto si è appreso, lo scontro sarebbe avvenuto fuori dallo stadio mentre i tifosi del Palermo entravano al Massimino. Le forze dell'ordine si sarebbero frapposte tra gruppi di ultras.
"L'agente, giunto in condizioni disperate, ha avuto un arresto cardiaco. Dopo essere stato sottoposto alle procedure di rianimazione, aveva ripreso qualche funzione vitale. Ma tutto è stato inutile", ha spiegato il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Navarria.
INCREDIBILE BILANCIO - Sarebbero un centinaio (almeno 70 poliziotti) i feriti portati al Garibaldi. L'ospedale ha dichiarato lo stato d'emergenza. Intanto il commissario straordinario della Federcalcio, Luca Pancalli, dopo un vertice ha disposto il blocco di tutti i campionati, dalla serie A alle giovanili. "Senza misure drastiche non si riparte - ha dichiarato Pancalli -. Il campionato si ferma fino a tempo indeterminato". Pieno il sostegno da parte del Coni alla Figc. È quanto ha assicurato il numero uno dello sport italiano, Gianni Petrucci. Stop anche alle partite delle nazionali azzurre, sia l'amichevole di quella maggiore, mercoledì a Siena contro la Romania, sia l'amichevole dell'Under 21 martedì a Chieti con il Belgio. Decisione presa da Luca Pancalli dopo essersi consultato con i due vicecommissari Gigi Riva e Massimo Coccia.
Dettaglio paradossale e agghiacciante, la partita era stata preceduta da un minuto di silenzio per ricordare la figura di Ermanno Licursi, dirigente della Sammartinese, morto sabato scorso dopo una rissa allo stadio di Luzzi, al termine della partita con la Cancellese (Terza categoria).
Alle 23 circa, l'arbitro Farina, gli assistenti Scaglietti e Rossomando, e il quarto uomo, Damato, hanno lasciato gli spogliatoi dello stadio Massimino e sono saliti su un'auto per lasciare l'impianto. Alle 24 è toccato ai tifosi del Palermo.
Gasport
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